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CONTRATTO SPEDIZIONI

1737. (Nozione) – Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

1738. (Revoca) – Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

1739. (Obblighi dello spedizioniere) – Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il miglior interesse del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

1740. (Obblighi dello spedizioniere) – La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

1741. (Spedizioniere vettore) – Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione de trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Per tutto ciò che non è stato specificamente regolato dal presente contratto di spedizione e dagli artt. da 1737 a 1741 c.c., si applicano le Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani per le spedizioni internazionali pubblicate nella G.U. n. 66 in data 10/3/1975, nel testo aggiornato al 7/9/92.

La nostra responsabilità per le spedizioni che ci vengono affidate non oltrepassa quella emergente dai regolamenti e dalle condizioni di trasporto delle Società di trasporti, come Ferrovie, Navigazioni, ecc.
Reclami contro di noi non avranno valore se il ricevitore non avrà tenuto responsabile l'ultimo vettore.
Non rispondiamo per errori di interpretazione avvenuti nel corso di colloqui telefonici.
Nessuna assicurazione né marittima né terrestre, né di qualunque altro genere viene coperta senza un ordine formale ripetuto di volta in volta.
Foro competente: Livorno

Prezzi basati sulle tariffe attualmente in vigore.
Condizioni di pagamento, nostre competenze: anticipate, se non diversamente concordato; noli, dazi e spese portuali: da corrispondere in via anticipata.

In caso di mancato pagamento entro i termini concordati saranno dovuti gli interessi previsti dal decr. legislativo 231/2002, i quali decorreranno esclusivamente a seguito di formale costituzione in mora inviata mediante raccomandata a.r., in espressa deroga all'art. 4-I comma del citato decreto.